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linee guida Esami di Stato

 

 

 

NORMATIVA

1) ESTRATTO dell'O.M. n. 53 Prot. n. 4810 (Roma, 25 giugno 2010)

Calendario Scolastico Nazionale per l'anno 2010/2011

  Art.1

La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2010/2011, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 20 giugno 2011, con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 27 giugno 2011 ed il giorno 2 settembre 2011, con inizio alle ore 8.30.

Art. 2

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) può essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero. Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne gli Uffici scolastici regionali e gli Uffici scolastici delle province autonome i quali avranno cura di chiedere, al Ministero ed all’INVALSI, il testo della prova scritta a carattere nazionale.

Art. 3 

L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2010/2011 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 6 luglio 2011, alle ore 8.30. 

 Art. 5 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2010/2011, è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre (domenica);
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il 25 aprile lunedì dopo Pasqua/ Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro (domenica);
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

 

2) ESTRATTO dell'O.M. n. 44 Prot. n. 3446 (Roma, 5 maggio 2010)

"Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010"

 

Art. 3

CANDIDATI ESTERNI

1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

- siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

- compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

- siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l’estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l’esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

5. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità e di lstituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

6. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui all’art.7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).

7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.

8. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica.

12. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Art. 4

SEDI DEGLI ESAMI

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3.  Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Art. 6

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

4.  Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Art. 7

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).

 

6.     L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

7.    Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8.    Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9.    Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10.   Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11.   I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.

       Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).

12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Art. 8

CREDITO SCOLASTICO

1. Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica nel corrente anno 2009/2010 soltanto nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, per l’esame di Stato 2009/2010 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe); premesso, altresì, che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe (nella composizione di cui all’art .6, comma 3 D.P.R. n.122/2009), in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2.    L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;

3.    Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.

4.    Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5.   Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

6.   L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7.   Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

8.    Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.

      Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9.    Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l‘esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al DM 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 3 per anno.

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009.

I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

Art. 9

CREDITI FORMATIVI

1. Per l’anno scolastico 2009/2010, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2010 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Art. 12

DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 21 giugno 2010 alle ore 8,30.

2. Il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i Presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

 

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2009/2010 è il seguente:

   - prima prova scritta: martedì 22 giugno 2010, ore 8.30;

   -  seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: mercoledì 23 giugno 2010, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.

  - terza prova scritta: venerdì 25 giugno 2010,ore 8.30: ciascuna commissione, entro il 24 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

La quarta prova scritta, che si effettua nei licei con sezioni ad opzione internazionale, nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici, prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova scritta, viene effettuata – su tutto il territorio nazionale - lunedì 28 giugno 2010,ore 8.30.

La Commissione anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:

- titolo dell'argomento;

- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

 

                                                                           Art. 13

RIUNIONE PRELIMINARE

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 15

PROVE SCRITTE

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4.     La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

5.    La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6.    Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.

7.    Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

8.    Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Ẻ facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

9.     Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11. Per l’anno scolastico 2009-2010, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

Art. 16

COLLOQUIO

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2.    Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3.      Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

4.      A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5.    Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

6.      Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

7.      Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.

8.     La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9.     La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il Presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 20

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2.  A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l‘attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9.

   Per l’anno scolastico 2009/2010, la Commissione può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;

- abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/20010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.4, comma 1 del D.M. 16-12-2009,n.99).

 

3) ESTRATTO del D. M. n. 99 (Roma, 16 dicembre 2009) 

Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

 Art. 1 

Attribuzione del credito scolastico

1. Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe
.

Art. 2

Attribuzione della lode 

Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art.1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.

Art. 3

Criteri per l’attribuzione della lode

1. La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

Art. 4

Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento
, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

 

Tabelle di attribuzione del credito scolastico 

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

(Candidati interni)

         Media dei voti                                  Credito scolastico (Punti)  

 

  I anno

 II anno

 III anno

 M=6 

 3-4

 3-4

 4-5

 6 < M 7

 4-5

 4-5

 5-6

 7 < M

  5-6

  5-6

    6-7

 8 < M ≤ 9 

  6-7

  6-7

 7-8

 9 < M ≤ 10  

 7-8

 7-8

  8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

(Candidati esterni)

Esami di idoneità

 Media dei voti inseguiti in esami di idoneità   

Credito scolastico (Punti)  

       M = 6 

 3

6 < M 7

 4-5

       7 < M 8       

 5-6

  8 < M ≤  9 

 6-7

   9 < M ≤ 10  

  7-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

                                                 

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

(Candidati esterni)

Prove preliminari

 Media dei voti delle prove preliminari 

Credito scolastico (Punti)  

       M = 6 

 3

6 < M 7

 4-5

       7 < M 8       

 5-6

  8 < M ≤  9 

 6-7

   9 < M ≤ 10  

  7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE

Durante l'anno scolastico verranno effettuate due prove scritte a bimestre per le seguenti materie: italiano, economia aziendale, lingua straniera inglese, lingua straniera francese, lingua straniera spagnola, matematica, latino, greco... tenendo conto delle tipologie previste dall'Esame di Stato, per ogni diverso Istituto.

SIMULAZIONE TERZA PROVA

Criteri di scelta dei quesiti a risposta multipla 

Oltre alle suddette verifiche, saranno proposte agli studenti alcuni esempi di terza prova; la tipologia scelta dal Consiglio di classe sarà quella a risposta multipla secondo i seguenti criteri:

- essi consistono in 30 domande per ciascuna delle quali sono indicate quattro risposte, tra cui bisogna scegliere l'unica esatta.

- essi presentano, rispetto ad altre tipologie, alcuni indiscutibili vantaggi:

- attendibilità della valutazione: per mezzo di prove composte da domande a risposta multipla è possibile ottenere misurazioni standardizzate del livello di conoscenze possedute dai singoli studenti;

- imparzialità: le prove composte da domande a risposta multipla forniscono un risultato oggettivo in tempi brevi e facilitano il confronto tra i diversi candidati. Queste prove consentono infatti di sprimere una valutazione oggettiva mediante l'attribuzione di un punteggio calcolato sulla base delle risposte date ai singoli quesiti: i risultati dei candidati non vengono cioè influenzati da considerazioni di carattere soggettivo da parte di chi corregge.

- celerità di correzione: i risultati di una prova a test possono essere ottenuti in tempi estremamente ridotti e con altrettanta rapidità è possibile confrontare tra loro i risultati dei singoli studenti.

Un ulteriore vantaggio per gli studenti, messo in evidenza anche dal Ministero, è legato al fatto che i test sono molto diffusi per l'accesso a numerosi corsi di laurea e diplomi universitari, nonché nelle selezioni aziendali e nei concorsi pubblici: esercitarsi con domande a risposta multipla risulterà certamente utile anche per il futuro formativo e professionale.

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Al termine dell'anno scolastico sarà effettuata una simulazione del colloquio, al fine di aiutare gli studenti a condurre serenamente e positivamente la prova orale prevista dall'Esame di Stato.

Tale simulazione avverrà alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di Classe e sarà svolta sottoforma di colloquio inter-pluridisciplinare, a partire da un argomento a scelta o da un lavoro realizzato dal candidato. Gli insegnanti condurranno la discussione in modo da far emergere i nodi concettuali tra le varie tematiche affrontate, le posizioni del candidato più originali ed interessanti, nonché gli elementi di difficoltà ancora da chiarire e superare.    

 

ESEMPI DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

 

I prova (italiano)

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia

Obiettivo

Valutazione

Voto

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione

minimo 1 massimo 3

 

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche

minimo 1 massimo 3

 

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale

minimo 1 massimo 3

 

Espressione organica e consequenziale

minimo 1 massimo 3

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica

minimo 1 massimo 3

 

 

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale

Obiettivo

Valutazione

Voto

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza rispetto alla tipologia scelta

minimo 1 massimo 4

 

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità

minimo 1 massimo 4

 

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa

minimo 1 massimo 4

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica

minimo 1 massimo 3

 

 

Tipologia C: tema di argomento storico

Obiettivo

Valutazione

Voto

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico

minimo 1 massimo 4

 

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati

minimo 1 massimo 4

 

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per arrivare ad una valutazione critica

minimo 1 massimo 4

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica

minimo 1 massimo 3

 

 

Tipologia D: tema di carattere generale

Obiettivo

Valutazione

Voto

Pertinenza e conoscenza dell’argomento

minimo 1 massimo 4

 

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità

minimo 1 massimo 4

 

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa

minimo 1 massimo 4

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica

minimo 1 massimo 3

 

 

Valutazione prova                                                              /15

 

II prova (matematica)

Obiettivo

Livello

Valutazione

Voto

Conoscenza dei contenuti

Conoscenza gravemente lacunosa

2

 

Conoscenza lacunosa e frammentaria

3

 

Conoscenza non del tutto completa dei contenuti fondamentali

4

 

 

Conoscenza completa dei contenuti

5

 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti

6

 

Applicazione delle conoscenze

Dimostra incapacità di risolvere semplici problemi

2

 

Dimostra alcune difficoltà nella risoluzione di semplici problemi

3

 

Risolve semplici problemi riproducendo situazioni note

4

 

Risolve in modo autonomo problemi più complessi riproducendo situazioni note

5

 

Risolve in modo autonomo problemi complessi in situazioni nuove

6

 

Correttezza di completezza di esecuzione. Utilizzo di terminologia e simbologia specifica

Prova con numerosi errori e incompleta. Scarso utilizzo della terminologia

1

 

Prova con lievi errori. Svolgimento sufficientemente completo. Adeguato l’utilizzo della terminologia specifica

2

 

Prova corretta e completa. Preciso l’utilizzo della terminologia specifica

3

 

                                          

                                     II prova (tema in lingua straniera)

INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTEGGI
ATTINENZA ALLA TRACCIA
Buona
3
Adeguata
2
Scarsa
1
Totale
ARGOMENTAZIONE
Buona
3
Adeguata
2
Scarsa
1
Totale
CONTENUTO
Molto coerente
4
Discretamente coerente
3
Sufficientemente coerente
2
Poco coerente
1
Totale
STRUTTURE LINGUISTICHE
Testo chiaro, frasi ben costruite e padronanza lessicale
5
Testo chiaro, ma con alcuni errori. Discreta padronanza lessicale
4
Testo comprensibile seppur con vari errori. Sufficiente padronanza lessicale
3
Testo parzialmente comprensibile con vari errori. Scarsa padronanza lessicale
2
Testo difficilmente comprensibile con numerosi errori.
1
Totale
TOTALE

 

 

 

II prova (testo di comprensione e produzione in lingua straniera) 

Parte a - COMPRENSIONE SCRITTA

INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTEGGI
COMPRENSIONE
Interpreta correttamente il senso di tutte le domande .
Tra 75% e 100%
4
Interpreta correttamente il senso di più della metà delle domande.
Tra 55% e 74%
3
Interpreta correttamente il senso di circa metà delle domande.
Tra 35% e 54%
2
Interpreta correttamente il senso di poche domande.
×35%
1
Totale
ACCURATEZZA LINGUISTICA
Usa le strutture linguistiche in modo corretto utilizzando una certa varietà di lessico
4
Usa le strutture linguistiche in modo adeguato, pur con alcuni errori. Il lessico è adeguato.
3
Usa le strutture linguistiche in modo poco adeguato: le imprecisioni morfo-sintattiche rendono talvolta il messaggio di difficile comprensione. Varietà lessicale sufficiente
2
Usa le strutture linguistiche in modo inadeguato: i numerosi errori impediscono la comprensione del messaggio. Il lessico è impreciso e scorretto
1
Totale
TOTALE COMPRENSIONE SCRITTA

 

 

 

 

Parte b - PRODUZIONE SCRITTA

 

INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTEGGI
CONTENUTO- ORGANIZZAZIONE
Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo in modo articolato
3
Sviluppa solo alcuni dei punti chiave richiesti organizzando il testo in modo abbastanza articolato
2
Sviluppa il testo in modo superficiale omettendo numerosi punti chiave
1
Totale
ACCURATEZZA LINGUISTICA
Il testo è redatto in modo scorrevole ed articolato  e utilizza una certa varietà di lessico
4
Il testo, pur presentando alcuni errorri grammaticali, è redatto in modo scorrevole con un lessico adeguato
3
Il testo, pur presentando vari errori morfo-sintattici e grammaticali, rimane comunque comprensibile. Il lessico utilizzato è adeguato
2
La presenza di numerosi errori grammaticali e morfo-sintattici rendono il testo incomprensibile. Il lessico è impreciso e scorretto
1
Totale
TOTALE PRODUZIONE SCRITTA
TOTALE COMPRENSIONE + PRODUZIONE


                                       II prova (latino/greco)


Indicatori

Descrittori

Punti

Comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (5)

accettabile per buona parte del testo (4)

generica (3)

lacunosa e frammentaria (2)

gravemente lacunosa e frammentaria (1)

totalmente assente (0)





……………

Capacità di interpretazione e resa in lingua italiana

linguaggio fluido e resa completa del testo (2)

linguaggio approssimativo (1)

nessuna resa in italiano (0)



…………..

Conoscenza dei contenuti

completa e puntuale (5)

corretta ma prevalentemente descrittiva (4)

essenziale (3)

superficiale (2)

scarsa e frammentaria (1)

totalmente assente (0)





………….

Esposizione e uso del linguaggio specifico

autonoma e creativa (3)

corretta e ordinata (2)

carente (1)

del tutto confusa (0)



………….

 



votoxxx



 

II prova (economia aziendale)  

 
Obiettivi Descrittori Giudizio Punteggio max Punteggio realizzato
CONOSCENZA Punto obbligatorio: Sviluppo e comprensione degli argomenti richiesti dalla traccia . Utilizzo di terminologia specifica. Gravemente insufficiente 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3
Buono 4
Ottimo 5
COMPETENZA Punto obbligatorio: Sviluppo dello Stato patrimoniale e Conto economico. Rispetto dei vincoli posti dalla traccia. Completezza delle voci dello schema e dei valori correlati. Punto a scelta: completezza operativa del caso richiesto. Coerenza dei valori e correlata chiarezza espositiva. Gravemente insufficiente 1 – 2
Insufficiente 3
Sufficiente 4
Buono 4 – 5
Ottimo 6
CAPACITA' Punto obbligatorio: Scelta oculata e giustificata dei valori inseriti in bilancio. Apporti personali o originalità nelle scelte effettuate sia nel punto obbligatorio che in quello a scelta. Scarsa o inesistente 1
Adeguata 2
Buona 3
Ottima 4

II prova (informatica)

   
Indicatori Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5
Analisi dei dati Affatto trattata Trattata Parzialmente a volte inesatta Trattata in modo generico e sintetico Trattata in modo completo ed esauriente Trattata in modo completo approfondito coordinato ed ampliato
Modello E/R Non sviluppato Modellatura semplicistica e poco puntuale a volte caotica Modellatura abbastanza organizzata e coerente Modellatura organizzata e coerente Modellatura molto sviluppato e perfettamente coerente
Regole di lettura tra le associazioni Non sviluppate Sviluppate parzialmente ed in modo non coerente Sviluppate in modo abbastanza dettagliato Sviluppate in modo dettagliato e preciso Sviluppate in modo pienamente dettagliato e rigoroso
Definizione tabelle e formato dei dati Completamente errato Definizione poco pertinente e grossolana con alcuni errori Definizione generalmente corretta e rigorosa Definizione corretta e rigorosa Definizione pienamente corretta rigorosa e puntuale
Gerarchia delle funzioni con descrizione I/O dei dati e codifica di una funzione Completamente errata Descrizione stringata e poco precisa a volte con errori Descrizione abbastanza precisa e logicamente corretta Descrizione precisa e corretta logicamente Descrizione approfondita puntuale e ben sviluppata
 

La valutazione in voto in scala quindicesimale si ottiene adottando il seguente criterio: si calcola il punteggio medio riportato da ogni alunno (somma del punteggio parziale diviso il numero di descrittori, cioè 5) poi si adotta la tabella di corrispondenza:

 

Punteggio medio Voto in quindicesimi
0 – 1 5 – 7
1 – 2 7 – 9
2 – 3 9 – 11
3 – 4 11 – 13
4 – 5 13 – 15

III prova

(Tutte le materie)

   
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI PER LE SINGOLE MATERIE
CONOSCENZE Complete e rigorose 7 7 7 7 7
Complete 6 6 6 6 6
Quasi complete 5 5 5 5 5
Parziali 4 4 4 4 4
Carenti 3 3 3 3 3
Insufficienti 2 2 2 2 2
Gravemente insufficienti 1 1 1 1 1
TOTALE CONOSCENZE




COMPETENZE Sa cogliere i problemi ed organizza i contenuti dello studio in modo coerente ed esaustivo 4 4 4 4 4
Sa cogliere i problemi ed organizza i contenuti dello studio in modo adeguato 3 3 3 3 3
Elenca correttamente le conoscenze assimilate 2 2 2 2 2
Elenca in modo inadeguato le conoscenze assimilate 1 1 1 1 1
TOTALE COMPETENZE




CAPACITA' Si esprime in modo chiaro e corretto usando la terminologia appropriata 4 4 4 4 4
Si esprime in modo chiaro, ma con alcune imperfezioni 3 3 3 3 3
Si esprime in modo chiaro, ma con diffuse imperfezioni 2 2 2 2 2
Si esprime in modo non chiaro 1 1 1 1 1
TOTALE CAPACITA'





TOTALE DELLE PROVE





MEDIA in quindicesimi




 

 

 

ESEMPI DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA ORALE 

 

Descrittori

Fascia di punteggio

Punteggio assegnato

Argomento proposto dal candidato

(max 7 punti)

Argomentazioni incerte, scarsa rielaborazione

1-2

 

Lavoro essenziale ed esposizione corretta

3-4

 

Lavoro adeguato e significativo

5-6

 

Lavoro originale, approfondito e particolarmente significativo

7

 

Colloquio (max 20 punti)

Conoscenze (max 10 punti)

Lacunose e/o frammentate

1-3

 

Lacunose e/o generiche

4-5

 

Essenziali

6

 

Organiche con approfondimenti

7-8

 

Complete e organizzate con approfondimenti

9-10

 

Abilità

(max 6 punti)

Argomentazione e uso di un linguaggio non sempre appropriati

1-3

 

Argomentazione sufficiente e uso di linguaggio specifico

4

 

Argomentazione buona e chiarezza espositiva

5

 

Argomentazione ottima e chiarezza espositiva

6

 

Competenze (max 4 punti)

Collegamenti non adeguati e mancanza di consequenzialità logica

1

 

Collegamenti sufficienti e adeguata consequenzialità logica

2-3

 

Buona capacità di collegamenti e consequenzialità logica

4

 

Discussione degli elaborati (max 3 punti)

Discussione degli elaborati, con alcune incertezze, e parziale correzione degli errori commessi

1-2

 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura,  correzione degli errori commessi

3

 

Totale dei punti assegnati

 

30/30

 

 

 

 

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